Art. 2.

      1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è accesa una posizione previdenziale in rapporto alla quale sono accreditati automaticamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale contributi figurativi utili sia ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione, sia ai fini della determinazione della relativa misura.